
Ma chi può legittimamente chiedere di essere esentato dal pagamento del Canone Rai?
Sebbene ormai poco plausibile, chi non possiede in casa un televisore o uno strumento tecnologico che consenta di accedere gratuitamente all’offerta dei canali Rai (dunque chi non ha nemmeno PC e Tablet che possano collegarsi a internet e a Rai Play) non è tenuto a pagare la tassa.
Nessun pagamento, inoltre, per i componenti delle forze armate, dunque per chi fa parte di Esercito, Marina Militare, Aeronautica e Carabinieri, nonché per le forze dell’ordine come i membri della Polizia e della Guardia di Finanza.
Non sono tenuti a pagare anche gli ambasciatori, i consoli e tutti i funzionari dell’ambasciata e del consolato, sia quelli italiani che operano all’estero, sia quelli esteri operano all’interno del suolo italiano.
Fin qui nessuna novità. Ma c’è un’ulteriore categoria di persone che può chiedere di essere esentata dal pagamento del canone Rai pur usufruendo dei servizi della televisione statale. Stiamo parlando dei pensionati, ma c’è una precisazione da fare.
Il requisito pensionistico infatti non basta per poter chiedere l’esenzione e non è nemmeno il principale: ci sono anche una soglia anagrafica e una reddituale che vanno rispettate. A chiarire il punto sulla questione è proprio l’Agenzia delle Entrate:
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).